Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla  Via  dei  Portoghesi  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata  nella  riunione  del  3
marzo 2011 ricorrente; 
    Contro la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in  persona
del Presidente della  Giunta  provinciale  in  carica,  con  sede  in
Bolzano alla via  Crispi  n.  3,  intimata  per  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi l e 2;  13,  comma
1, lett. a), b), c) e d), e 13, comma 6, della legge della  Provincia
Autonoma di Bolzano -  Alto  Adige  del  23  dicembre  2010,  n.  15,
pubblicata nel supplemento n. l al Bollettino Ufficiale n.  1  del  4
gennaio 2011, recante «disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2011 e per  il  triennio  2011-2013
(legge finanziaria 2011)» per violazione degli artt. 3; 117, comma 2,
lett. e); 117, comma 3, e 119 Cost., e degli artt. 8, 9 e  73,  comma
1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'«approvazione del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino Alto Adige». 
 
                                Fatto 
 
    La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha emanato la legge
n. 15 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento ordinario  del
Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio  2011,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il
triennio 2011-2013 (legge finanziaria 2011). 
    L'art. 1, commi 1  e  2,  della  legge  concede  l'esenzione  del
pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF ai soggetti aventi  un
reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore
a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico. 
    L'art. 13, comma 1, prevede altresi', alle lett. a), b, c) e  d),
che le spese per incarichi  di  consulenza,  studio  e  ricerca,  per
incarichi  di   collaborazione   coordinata   e   continuativa,   per
pubblicazioni e  campagne  pubblicitarie  nonche'  per  attivita'  di
formazione non possono superare 1'80 per cento della spesa  sostenuta
per le medesime finalita' nell'anno 2009. 
    L'art.13, comma 6, lett d), stabilisce poi che alla ripresa della
contrattazione collettiva, dopo la  sospensione  per  il  quadriennio
2010 - 2013, saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il
progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi  fra
comparti del contratto collettivo di intercomparto. 
    Queste disposizioni si espongono a censure  di  costituzionalita'
per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. - Violazione e falsa applicazione  degli  artt.  117,  secondo
comma, lett. e), e 119, Cost., e degli artt. 8, 9 e 73,  coma  1-bis,
del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'"approvazione del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige». 
    La disposizione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge  in  esame,
disponendo un'esenzione dall'addizionale regionale IRPEF a favore dei
soggetti  aventi  un  reddito  imponibile,  ai  fini  della  predetta
addizionale, non superiore a predeterminate soglie, eccede  i  limiti
della competenza statutaria  della  Provincia,  come  definiti  dagli
artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del  d.p.r.  n.  670/1972  (Statuto  di
autonomia) ed invade le sfere di  competenza  esclusiva  dello  Stato
nella materia del proprio sistema tributario e contabile. 
    Sotto il primo profilo si osserva che l'art.73 comma 1  bis,  del
citato d.p.r. n. 670/72, introdotto dall'art.  2,  comma  107,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  prevede  testualmente  che  «le
province, relativamente al tributi erariali per i quali lo  Stato  ne
prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare le  aliquote
e prevedere esenzioni, detrazioni e  deduzioni,  purche'  nei  limiti
delle aliquote superiori definite dalla  normativa  statale»  (enfasi
aggiunta).   Da   tale   disposizione   emerge   che   il   perimetro
dell'autonomia normativa regionale definito dalla legislazione  dello
Stato continua a costituire il confine entro il  quale  la  Provincia
autonoma puo' introdurre  proprie  modifiche  al  sistema  tributario
vigente. 
    Ne da' conferma la  recente  sentenza  di  codesta  Ecc.ma  Corte
Costituzionale n. 357/2010, che - in una  fattispecie  relativa  alla
modificazione dell'aliquota speciale Irap da  parte  della  Provincia
autonoma di Trento ha ritenuto infondata la questione di legittimita'
costituzionale prospettata per il fatto che la normativa  statale  di
riferimento contemplava pur  sempre  la  possibilita'  di  interventi
modificativi da parte delle regioni nella  materia;  ed  invero  tale
sentenza ha affermato che la  predetta  disposizione  statutaria  "va
interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui'  il  gettito  di  un
tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa  ove
la legge statale le consenta  una  qualche  manovra  sulle  aliquote,
sulle agevolazioni o sulle esenzioni («ne prevede la possibilita'») -
puo' liberamente («in ogni caso»)  modificare  aliquote  e  prevedere
agevolazioni..."(enfasi aggiunta). 
    Nel caso di specie il confine  dell'autonomia  legislativa  della
Provincia risulta valicato, perche' la norma statale  di  riferimento
rappresentata  dall'art.  50,  comma  3,   del   d.lgs.   n.446/1997,
istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF  -  attribuisce  alle
regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata  dalla  legge
statale e non consente in nessun modo di introdurre esenzioni. 
    Ne consegue, pertanto, che  la  disposizione  di  cui  all'art.l,
commi 1 e 2, eccedendo le possibilita' disposte dalla  legge  statale
di riferimento, si pone in contrasto con  quanto  disposto  dall'art.
73, comma l bis, dello Statuto di autonomia. 
    Risultano contestualmente violati l'articolo 117, comma 2,  lett.
e), e l'articolo 119 della Costituzione, che riservano allo Stato  la
competenza a disciplinare i propri tributi ed impongono alle  Regioni
ed alle Province autonome di emanare norme  tributarie  nel  rispetto
dei principi di coordinamento della finanza pubblica  e  del  sistema
fiscale. 
    2. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, terzo  comma,
Cost., e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. 
    L'art.  13,  comma  1,  lett.  a),  b),  c)  e  d),  della  legge
provinciale in esame si espone a censure di  incostituzionalita',  in
quanto prevede che le spese per incarichi  di  consulenza,  studio  e
ricerca, per incarichi di collaborazione coordinata  e  continuativa,
per pubblicazioni e campagne pubblicitarie nonche' per  attivita'  di
formazione non possono superare 1'80 per cento della spesa  sostenuta
per le medesime finalita' nell'anno 2009. 
    Al riguardo si rappresenta che le previsioni delle lettere  a)  e
c), relative  alle  spese  per  incarichi  di  consulenza,  studio  e
ricerca, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie,  si  pongono  in
contrasto con l'art. 6, commi 7 e 8, del d.l. n. 78/2010, in base  al
quale tali spese non possono superare il 20% di quelle sostenute  nel
2009. 
    La lett. d), relativa alle spese per attivita' di formazione,  si
pone invece in contrasto con le previsioni dell'art. 6, comma 13, del
D.L.n.78/2010, in base al quale tali spese non possono superare il 50
per cento di quelle sostenute nel 2009. 
    La previsione della lett. b) della norma  censurata,  riguardante
la spesa per incarichi di collaborazione coordinata  e  continuativa,
contrasta infine con l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in base
al quale la spesa per detto personale non puo'  superare  il  50  per
cento di quella sostenuta nel 2009. 
    La difformita' tra le norme censurate e le  corrispondenti  norme
statali  integrano  il  vizio  di  costituzionalita'  denunciato.  Le
disposizioni degli artt. 6 e 9 del citato d.l. n. 78/2010  contengono
infatti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, ai
quali le regioni e le province autonome si devono adeguare in base ai
principi contenuti nell'art.  117,  comma  3,  Cost.  Il  legislatore
provinciale, accrescendo il limite di  spesa  oltre  quello  previsto
dalla  legge  statale,  eccede  altresi'  i  limiti   della   propria
competenza statutaria stabiliti dagli artt. 8 e 9  dello  Statuto  di
autonomia. 
    3. -  Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 117,  terzo
comma, Cost., e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670.
Incostituzionale e' infine l'art. 13, comma 6, lett. d), della  legge
impugnata, che  prevede  congrui  meccanismi  tesi  a  conseguire  il
progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi  fra
comparti del contratto collettivo di intercomparto, al momento  della
ripresa della contrattazione  collettiva  che  avra'  luogo  dopo  la
sospensione per il quadriennio 2010 - 2013. 
    Tale disposizione si pone in contrasto con l'art.  9,  comma  17,
del d.l.  n.  78/2010  che  espressamente  dispone  il  blocco  della
contrattazione collettiva «senza possibilita' di recupero». 
    Il legislatore provinciale, disponendo invece la possibilita'  di
riallineare i trattamenti  economici  dopo  il  blocco  contrattuale,
eccede l'ambito della sua competenza statutaria, definiti dagli artt.
8 e 9 dello Statuto di autonomia. Inoltre, ponendosi in contrasto con
il citato art. 9, comma 17, del  d.l.  n.  78/2010,  che  costituisce
norma di principio  sul  contenimento  della  spesa  delle  pubbliche
amministrazioni in  materia  di  personale,  applicabile  a  tutti  i
lavoratori  dipendenti  residenti  in  altre  aree   del   territorio
nazionale, la norma provinciale viola sia il principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione, sia l'obbligo di  rispettare  i
principi generali dettati dalla normativa statale nella  materia  del
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.  117,  comma
3, della Costituzione.