Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 2011 ricorrente; Contro la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, con sede in Bolzano alla via Crispi n. 3, intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi l e 2; 13, comma 1, lett. a), b), c) e d), e 13, comma 6, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige del 23 dicembre 2010, n. 15, pubblicata nel supplemento n. l al Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2011, recante «disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (legge finanziaria 2011)» per violazione degli artt. 3; 117, comma 2, lett. e); 117, comma 3, e 119 Cost., e degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'«approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». Fatto La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha emanato la legge n. 15 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2011, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 (legge finanziaria 2011). L'art. 1, commi 1 e 2, della legge concede l'esenzione del pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF ai soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico. L'art. 13, comma 1, prevede altresi', alle lett. a), b, c) e d), che le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie nonche' per attivita' di formazione non possono superare 1'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009. L'art.13, comma 6, lett d), stabilisce poi che alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione per il quadriennio 2010 - 2013, saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra comparti del contratto collettivo di intercomparto. Queste disposizioni si espongono a censure di costituzionalita' per i seguenti motivi di Diritto 1. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, Cost., e degli artt. 8, 9 e 73, coma 1-bis, del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'"approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige». La disposizione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge in esame, disponendo un'esenzione dall'addizionale regionale IRPEF a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini della predetta addizionale, non superiore a predeterminate soglie, eccede i limiti della competenza statutaria della Provincia, come definiti dagli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.p.r. n. 670/1972 (Statuto di autonomia) ed invade le sfere di competenza esclusiva dello Stato nella materia del proprio sistema tributario e contabile. Sotto il primo profilo si osserva che l'art.73 comma 1 bis, del citato d.p.r. n. 670/72, introdotto dall'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede testualmente che «le province, relativamente al tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare le aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale» (enfasi aggiunta). Da tale disposizione emerge che il perimetro dell'autonomia normativa regionale definito dalla legislazione dello Stato continua a costituire il confine entro il quale la Provincia autonoma puo' introdurre proprie modifiche al sistema tributario vigente. Ne da' conferma la recente sentenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale n. 357/2010, che - in una fattispecie relativa alla modificazione dell'aliquota speciale Irap da parte della Provincia autonoma di Trento ha ritenuto infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata per il fatto che la normativa statale di riferimento contemplava pur sempre la possibilita' di interventi modificativi da parte delle regioni nella materia; ed invero tale sentenza ha affermato che la predetta disposizione statutaria "va interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui' il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa ove la legge statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle agevolazioni o sulle esenzioni («ne prevede la possibilita'») - puo' liberamente («in ogni caso») modificare aliquote e prevedere agevolazioni..."(enfasi aggiunta). Nel caso di specie il confine dell'autonomia legislativa della Provincia risulta valicato, perche' la norma statale di riferimento rappresentata dall'art. 50, comma 3, del d.lgs. n.446/1997, istitutivo dell'addizionale regionale all'IRPEF - attribuisce alle regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge statale e non consente in nessun modo di introdurre esenzioni. Ne consegue, pertanto, che la disposizione di cui all'art.l, commi 1 e 2, eccedendo le possibilita' disposte dalla legge statale di riferimento, si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 73, comma l bis, dello Statuto di autonomia. Risultano contestualmente violati l'articolo 117, comma 2, lett. e), e l'articolo 119 della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza a disciplinare i propri tributi ed impongono alle Regioni ed alle Province autonome di emanare norme tributarie nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema fiscale. 2. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. L'art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge provinciale in esame si espone a censure di incostituzionalita', in quanto prevede che le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie nonche' per attivita' di formazione non possono superare 1'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009. Al riguardo si rappresenta che le previsioni delle lettere a) e c), relative alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, si pongono in contrasto con l'art. 6, commi 7 e 8, del d.l. n. 78/2010, in base al quale tali spese non possono superare il 20% di quelle sostenute nel 2009. La lett. d), relativa alle spese per attivita' di formazione, si pone invece in contrasto con le previsioni dell'art. 6, comma 13, del D.L.n.78/2010, in base al quale tali spese non possono superare il 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. La previsione della lett. b) della norma censurata, riguardante la spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contrasta infine con l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in base al quale la spesa per detto personale non puo' superare il 50 per cento di quella sostenuta nel 2009. La difformita' tra le norme censurate e le corrispondenti norme statali integrano il vizio di costituzionalita' denunciato. Le disposizioni degli artt. 6 e 9 del citato d.l. n. 78/2010 contengono infatti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni e le province autonome si devono adeguare in base ai principi contenuti nell'art. 117, comma 3, Cost. Il legislatore provinciale, accrescendo il limite di spesa oltre quello previsto dalla legge statale, eccede altresi' i limiti della propria competenza statutaria stabiliti dagli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia. 3. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Incostituzionale e' infine l'art. 13, comma 6, lett. d), della legge impugnata, che prevede congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra comparti del contratto collettivo di intercomparto, al momento della ripresa della contrattazione collettiva che avra' luogo dopo la sospensione per il quadriennio 2010 - 2013. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 9, comma 17, del d.l. n. 78/2010 che espressamente dispone il blocco della contrattazione collettiva «senza possibilita' di recupero». Il legislatore provinciale, disponendo invece la possibilita' di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale, eccede l'ambito della sua competenza statutaria, definiti dagli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia. Inoltre, ponendosi in contrasto con il citato art. 9, comma 17, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma di principio sul contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni in materia di personale, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale, la norma provinciale viola sia il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia l'obbligo di rispettare i principi generali dettati dalla normativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.